Ricorso  per  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, difeso
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha il proprio
domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma;

    Nei   confronti  della  Regione  Calabria,  in  persona  del  suo
presidente,  per  l'accertamento  dell'illegittimita'  costituzionale
della  legge  regionale  5  dicembre 2003, n. 28, Inquadramento degli
ispettori fitosanitari (B.U.R. n. 4 del 9 dicembre 2003).
    La  legge  impugnata (art. 1) prevede che il personale dipendente
dell'assessorato   all'agricoltura   della   Regione   Calabria,  che
all'entrata  in  vigore  della  legge svolge le mansioni di ispettore
fitosanitario   o   che  ne  abbia  acquisita  la  qualifica  con  la
partecipazione  a  corsi  di  formazione  professionale  svolti dalla
stessa  Regione e che svolga le attivita' che vi sono elencate, «puo'
accedere,  previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla
qualifica di funzionario D3».
    E'  anche  previsto  che  «gli  idonei al concorso, per titoli ed
esami,  presteranno  servizio  presso  il  dipartimento  agricoltura,
caccia e pesca».
    Il concorso, aperto solo al «personale dipendente» della Regione,
consente,  dunque, l'accesso alla qualifica superiore di «funzionario
D3» a tutti gli idonei.
    Codesta Corte «ha spesso affermato (da ultimo con sentenza n. 218
del    2002)   che   l'accesso   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni  a  funzioni  piu' elevate non sfugge, di norma, alla
regola del pubblico concorso, cui e' possibile apportare deroghe solo
se  particolari  situazioni  ne  dimostrino  la ragionevolezza; ed ha
precisato che, di regole, questo requisito non e' configurabile - con
conseguente  violazione  del parametro evocato - a proposito di norme
che  prevedano  scivolamenti  automatici  verso  posizioni  superiori
(senza  concorso  o  comunque  senza  adeguate  selezioni o verifiche
attitudinali)  o  concorsi interni per la copertura della titolarita'
di posti vacanti (da ultimo, sentenza n. 373 del 2002)».
    E'  stata riportata la motivazione della sentenza n. 274 del 2003
con   la  quale  codesta  Corte  si  e'  ultimamente  occupata  della
questione.
    La  violazione  dell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. da parte
della    legge    impugnata   non   richiede,   pertanto,   ulteriori
argomentazioni a sostegno.